 
                            Polizza postuma indennitaria decennale
                                            RISCHI TECNOLOGICI
                                            Prodotti altri danni ai beni
                                            POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DECENNALE
                                            La Legge n. 210 02.08.04 ed il successivo decreto attuativo Dlgs 122 del 20.06.05 pongono a carico del costruttore l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile e dei danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 codice civile.
                                            La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
                                            La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
                                            La polizza dovrà essere disponibile all’atto del trasferimento della proprietà.
                                            Le somme assicurate sono distinte in Sezioni e Partite.
                                            Per quanto riguarda la Sezione dei Danni Materiali le partite sono:
                                            opere (costo stimato di ricostruzione, partita obbligatoria);
                                            costi di demolizione e sgombero (somma a primo rischio, concordata, facoltativa).
                                            Alla Sezione di Responsabilità Civile la copertura è determinata da un Massimale concordato, ma non inferiore a € 500.000.
                                            COMPROMESSO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE
                                            Il nuovo prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto in forma di compromesso prima dell’inizio dei lavori in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR.
                                            Quali rischi copre la polizza
                                            L’Assicurazione copre l’immobile nei primi dieci anni di vita successivi al termine dei lavori, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A, e derivanti da:
                                            rovina totale o parziale;
                                            gravi difetti costruttivi;
                                            purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata.
                                            All’interno delle Condizioni di Assicurazione sono elencate le singole esclusioni. Si rinvia agli artt. 1, 3, 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
                                            Effetto e durata della copertura
                                            Affinché il contratto di assicurazione diventi valido e garantisca la copertura sarà necessario presentare alle Compagnie il certificato di collaudo definitivo dell’opera ed eventuali altri documenti pattuiti come ad esempio gli elaborati emessi da una Società di Controllo Tecnico perché si possa emettere una appendice di attivazione della copertura ed incassare la rata a saldo del premio concordato.
                                            Il contratto ha durata decennale ed è stipulato senza tacito rinnovo. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 anni dall’ultimazione dei lavori, senza necessità di alcuna comunicazione.
                                            Chi deve stipulare la polizza
                                            La polizza di assicurazione Decennale Postuma Indennitaria è un prodotto a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili di nuova costruzione e viene di norma stipulata dal costruttore.
                                            Emissione
                                            L’emissione del prodotto è guidata dal sistema informatico.
                                            Il processo è analogo a quello previsto per il prodotto Decennale Postuma, salvo che deve essere indicato il numero della polizza CAR, il premio alla firma è una percentuale di quello pattuito per la polizza (di norma il 20%) e le date di effetto e scadenza sono presunte in quanto dovranno essere confermate all’atto dell’attivazione della copertura.
                                            Tariffa e limiti assuntivi
                                            Anche la tariffa ricalca sostanzialmente quella del prodotto Decennale Postuma.
                                            Genere
                                            Garanzie per obblighi di Legge.
                                            Gruppo
                                            Danni materiali diretti, Danni da Responsabilità Civile.
                                            Richiami di Legge
                                            Legge n. 210 02.08.04 Dlgs 122 del 20.06.05   
                                            Contraente usuale
                                            Costruttore, Impresa Appaltatrice.
                                            Beneficiario usuale
                                            Proprietari dell’Immobile, in proporzione.
                                            Durata 
                                            10 anni da Collaudo statico con esito positivo.
                                            Proroghe
                                            No.
                                            Clausole particolari Molteplici 
                                            (impermeabilizzazione, involucro, rivestimenti, gravi difetti che non compromettono la stabilità dell’opera...) attualmente non concesse.
                                            Documentazione specifica da acquisire
                                            Questionario corredato dalla documentazione indicata.