 
                            Polizza CAR 210
                                            RISCHI TECNOLOGICI
                                            Prodotti altri danni ai beni
                                            POLIZZA CAR "210"
                                            Benché né la Legge n. 210 del 02.08.04 né il successivo decreto attuativo Dlgs 122 del 20.06.05 prevedano la stipula di una polizza durante la costruzione dell’immobile, molte ragioni consigliano un’adeguata copertura assicurativa dei rischi peculiari della fase di realizzazione.  In particolare, la protezione del piano finanziario in caso di eventi accidentali ed imprevedibili ed il controllo della coerenza tra progettazione e tecniche costruttive in funzione della successiva stipula della polizza Postuma Decennale, obbligatoria.
                                            La base di questa polizza è costituita dalla copertura prevista dallo Schema Ministeriale 2.3, integrata da alcune estensioni, concesse a titolo oneroso.
                                            Le principali estensioni previste sono:
                                            a) danni da errori di progettazione o di calcolo;
                                            b) precipitazioni, alluvioni, inondazione, allagamento;
                                            c) danni da scavo aperto;
                                            d) danni da vibrazione;
                                            e) danni a cavi o condutture sotterranei di proprietà di terzi;
                                            f)  maggiori costi per lavoro straordinario.
                                            Le somme assicurate sono distinte in Sezioni (1 e 2) e Partite.
                                            Per quanto riguarda la Sezione 1 dei Danni Materiali le partite sono:
                                            🡪 Opere ed impianti permanenti (costo stimato di ricostruzione, partita obbligatoria);
                                            🡪 Opere ed impianti preesistenti (somma a primo rischio, concordata, facoltativa);
                                            🡪 Costi di demolizione e sgombero (somma a primo rischio, concordata, facoltativa).
                                            Alla Sezione 2 di Responsabilità Civile la copertura è determinata da un massimale concordato.
                                            Genere
                                            Copertura assicurativa volontaria.
                                            Gruppo
                                            Danni materiali diretti, Danni da Responsabilità Civile.
                                            Richiami di Legge
                                            No.
                                            Contraente usuale
                                            Costruttore, Impresa Appaltatrice.Beneficiario usualeCostruttore, Impresa Appaltatrice, Subappaltatori.
                                            Durata 
                                            Inizio Lavori, consegna del cantiere.
                                            Proroghe
                                            Si, se i lavori si protraggono oltre il periodo iniziale previsto.
                                            Clausole particolari 
                                            Molteplici, attualmente non concesse.
                                            Documentazione specifica da acquisire
                                            Questionario corredato dalla documentazione indicata.