Polizza CAR Merloni

RISCHI TECNOLOGICI

Prodotti altri danni ai beni

POLIZZA CAR "MERLONI"
La polizza CAR singola emessa in conformità con la Legge 109/1994 (Schema Ministeriale 2.3) copre i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel cantiere per l’esecuzione delle opere, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni indicate nella polizza stessa. Sono comunque esclusi i danni derivanti da errori di progettazione, da azioni di terzi o da cause di forza maggiore.
Deve prevedere altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

Per la costruzione di opere pubbliche, la Legge formula un percorso procedurale tipico per l’individuazione dell’esecutore dei lavori, che stipulerà poi il contratto di appalto. La polizza CAR a copertura dell’esecuzione di tali opere deve tenere indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori, ma non attinenti alla sfera contrattuale (deve essere compresa altresì una garanzia di responsabilità civile per danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione). In sostanza, l’assicurazione deve coprire i danni che l’esecutore abbia provocato sia all’amministrazione che a terzi pur adempiendo pienamente e correttamente alle sue prestazioni contrattuali; è pertanto esclusa la responsabilità dell’esecutore in tutti quei casi in cui i danni siano procurati da cause a lui non imputabili, come difetti di progettazione, le cause di forza maggiore, le azioni di soggetti estranei.

Non sono tuttavia escluse richieste di estensione da parte delle stazioni appaltanti alla copertura dei difetti di progettazione, delle cause di forza maggiore, delle azioni di terzi. Possono inoltre venire richieste altre estensioni di garanzia quali ad esempio: danni causati da natanti o aeromobili, danni a cose dovuti a vibrazioni, rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, danni a cavi e condutture sotterranee.

Genere
Garanzie di contratto.

Gruppo
Danni materiali diretti, Danni da Responsabilità Civile.

Richiami di Legge
D.M. 123 del 12 marzo 2004.D.Lgs 12.4.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici” art. 75.D.P.R. 554 del 21.12.1999 (Regolamento attuativo)Schema di polizza-tipo 2.3. -Art. 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).-Art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione).

Contraente usuale
Impresa Appaltatrice.

Beneficiario usuale
Committente, Impresa Appaltatrice, Subappaltatori.

Durata
Inizio Lavori, consegna del cantiere.ProrogheSi, se i lavori si protraggono oltre il periodo iniziale previsto.

Clausole particolari
Molteplici.Attualmente previsto in autonomia agenziale.

Documentazione specifica da acquisire
Estratto del Capitolato d’Appalto contenente descrizione, ammontare e durata dei lavori e obblighi assicurativi.Lettera di aggiudicazione.