
Bonifica e ripristino dei siti inquinanti
CAUZIONI
Garanzie assimilate agli Appalti
BONIFICA E RIPRISTINO DEI SITI INQUINATI
GENERALITÀ
Il codice ambientale, modificando significativamente la precedente normativa costituita dal D.M. n 471/1999, ha disciplinato la materia inerente ai siti inquinati con riferimento alla determinazione dei limiti quantitativi di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque, alle procedure da adottare per il prelievo e l’analisi dei campioni, per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di quelli inquinati.
Le operazioni di bonifica devono essere eseguite in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”.
La procedura, prevista dall’art. 242 è particolarmente articolata. Premettendo che l’analisi del rischio assume un ruolo centrale rispetto all’approccio tabellare nella definizione degli obiettivi di bonifica, il soggetto responsabile inizialmente è tenuto ad adottare le necessarie misure di prevenzione, successivamente deve predisporre un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento presentando alle autorità competenti un piano di caratterizzazione dell’area.
Se la contaminazione persiste, è presentato alla Regione un progetto relativo agli interventi di bonifica. Con l’approvazione del progetto sono stabiliti tempi e modalità di attuazione. Nel caso in cui sia la P.A., in assenza di segnalazione, ad accertare la contaminazione, gli interventi di bonifica valgono a costituire onere reale sui siti contaminati (art. 253) e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti eventualmente acquistati da soggetti terzi.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
Con il provvedimento di approvazione da parte della Regione del progetto operativo degli interventi di bonifica proposto dal soggetto responsabile, sono stabiliti anche i tempi e modalità di esecuzione degli interventi necessari ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi (comma 7 art. 242).
Una apposita certificazione, predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente sulla conclusione delle operazioni, costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie (art. 248).
Genere
Garanzie di contratto
Gruppo
Assimilate a quelle per appalti
Pagamento del sinistro
⦁ Pagamento a semplice richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
⦁ Talvolta senza opporre eccezioniRichiami di LeggeTitolo V della parte quarta del D. Lgs. 03/04/2005 n. 152 art. 210Contraente usualeImpresa autorizzata all’espletamento di operazioni di bonifica
Beneficiario usuale
Amministrazioni Pubbliche locali (di norma Regione o Città Metropolitane)
Durata iniziale usuale
La polizza ha di norma una durata pari al periodo previsto per l’intervento, con le proroghe annuali fino a concorrenza del periodo previsto per il “monitoraggio” (talvolta anche pluriennale)
Proroghe
Si sono previste
Recesso
Non è previsto
Clausole particolari normalmente richieste
Testo Specifico di volta in volta richiesto dal beneficiario di riferimento
Documentazione specifica da acquisire
Provvedimento di autorizzazione dell’intervento di bonifica con la quantificazione della garanzia