
Modalità telematiche di verifica delle polizze fideiussorie ai sensi del Codice dei contratti pubblici
Il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”) introduce nuovi specifici requisiti per le garanzie rilasciate a corredo di un’offerta in caso di partecipazione del contraente a procedure ad evidenza pubblica, finalizzati ad assicurare l’autenticità della polizza.
In particolare, in base all’art. 106, comma 3 la garanzia fideiussoria, che può essere rilasciata, fra gli altri, da imprese di assicurazioni, deve essere emessa e firmata digitalmente, e deve poter essere verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
Sulla base di tale previsione, l’ANAC ha adottato il Bando tipo n. 1/20231.
In attesa dell’adozione di piattaforme conformi ai criteri su richiamati, la Delibera ANAC n. 606/2023 ha introdotto una soluzione transitoria fino al 30 giugno 2024 finalizzata a evitare soluzioni di continuità nell’operatività degli operatori del settore, che consenta alle stazioni appaltanti di verificare l’autenticità della polizza tramite modalità telematiche alternative. A tal fine le imprese di assicurazioni in indirizzo potranno alternativamente: prevedere un’apposita sezione all’interno del proprio sito web, dedicata alla verifica dell’autenticità della polizza in tempo reale, che assicuri il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consenta l’accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara tramite idonea identificazione a mezzo SPID e informazioni qualificanti (quali il CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).
dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, tramite il quale la stazione appaltante beneficiaria della polizza possa chiedere all’impresa emittente di confermarne l’autenticità. Per il buon funzionamento del sistema, è indispensabile che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata sia registrato e aggiornato nell’albo RIGA tenuto dell’Istituto, e che le risposte siano tempestive (5 giorni lavorativi).
La sopra citata delibera prevede, altresì, che le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.
A tal fine, si invitano le imprese di assicurazioni in indirizzo a rendere nota all’Istituto la modalità di verifica prescelta, e ogni sua successiva modifica, attraverso una comunicazione all’indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it che dovrà indicare: nell’oggetto il codice IVASS assegnato all’impresa e la sua denominazione, nonché la dizione “verifiche telematiche polizze fideiussorie”;
nel corpo del testo la modalità di verifica prescelta, con i riferimenti all’indirizzo PEC ovvero al link del sito.
Fonte : IVASS