Cauzioni e Fideiussioni in ambito distressed e special situations

Segmento altamente specialistico ed in forte espansione sul territorio nazionale è la prestazione di garanzie nel settore distressed e special situations e nello specifico per concordati preventivi e concordati fallimentari.

Si tratta di garanzie che rientrano nella macrocategoria delle “garanzie all’ordine dell’Autorità Giudiziaria” emesse per garantire impegni e/o pagamento nel rispetto di proposte di concordato preventivo e/o concordato fallimentare ai sensi del Codice della Crisi di Impresa (D. Lgs. 14/2019 aggiornato alla Legge 103/2023).

Il concordato preventivo è una tipica procedura prevista dal Codice della Crisi di Impresa che, sia esso con o senza assuntore, può prevedere, con la proposta formulata dal debitore, il pagamento degli impegni concordatari in favore dei creditori in modo dilazionato. Di qui la necessità di garantire tali impegni con una fideiussione che dia sostegno e credibilità alla proposta.

Il concordato fallimentare, proposto dal debitore ovvero come più spesso accade da terzi, seppur con alcune modalità differenti ha la stessa finalità del concordato preventivo e, quindi, necessità della fideiussione a garanzia del pagamento dilazionato ovvero dell’esito sui pagamenti ai creditori contestati.

La caratteristica del prodotto – trattandosi di un sottostante di particolare complessità – si basa su una due diligence iniziale legale e finanziaria e sulla costruzione della polizza sulla base delle esigenze del Cliente in parallelo con le peculiarità della proposta di concordato.

Gli step contrattuali sono tre:

01

Primo

Il primo con una disponibilità dell’emittente a fornire la polizza condizionatamente al completamento del processo di due diligence. Tale fase ci conclude con un confort letter che il Cliente può allegare alla proposta di concordato

02

Secondo

Il secondo con l’emissione della polizza provvisoria nella fase di concordato sulla base delle esigenze degli Organi della Procedura di concordato

03

Terzo

Il terzo con l’emissione della polizza definitiva da emettere al momento dell’omologa del concordato.